Per approfondire il tema del gratuito patrocinio ecco una nota più dettagliata
Il gratuito patrocinio è la possibilità di usufruire della tutela legale senza farsi carico delle spese processuali: a determinate condizioni una persona può fare causa o comunque difendersi in Tribunale con l’assistenza di un avvocato senza spendere denaro.
Chi può usufruirne?
A tutti i cittadini italiani ed agli stranieri regolarmente residenti nello Stato, qualora abbiano un reddito al di sotto di determinate soglie previste dalla legge.
In questo caso, se il cittadino presenta i requisiti richiesti, le spese legali necessarie per la difesa di un diritto in materia civile o penale, sono sostenute dallo Stato italiano.
Quando può servire?
Quando è necessario andare in giudizio, promuovere o resistere ad una causa, difendersi in tribunale da un’accusa di reato o quando, al contrario, si è vittime di un reato.
I casi più frequenti di accesso al gratuito patrocinio sono per separazioni, divorzi, mantenimento dei figli, sfratti, richieste di risarcimento danni, violenze sessuali o maltrattamenti in famiglia, difesa da accuse di reati.
Quali sono i limiti di reddito richiesti?
I limiti di reddito richiesti variano un po’ di anno in anno e sono leggermente diversi a seconda che il procedimento sia civile o penale.
- Cause civili (es. sfratti, risarcimenti danni, alimenti, mantenimento…)
La persona può essere ammessa se il nucleo familiare possiede un reddito inferiore a € 11.746,68.
- Un’eccezione è rappresentata dalle richieste di separazione personale: in questo caso, i redditi dei coniugi non andranno cumulati.
- Procedimenti penali (es persona accusata di reato o vittima di reato)
Il limite di reddito è lo stesso, ma verrà “elevato” di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi. Anche in questo caso ci sono delle eccezioni: ad esempio, se la persona intende difendersi da maltrattamenti in famiglia o violenza sessuale, non è previsto alcun limite di reddito e può sempre accedere al gratuito patrocinio.
Come si fa la domanda?
La persona che intende chiedere il gratuito patrocinio può scegliere un avvocato tra quelli iscritti nelle apposite liste, presenti presso l’Ordine degli Avvocati.
Se la causa è civile, può fare domanda di ammissione direttamente all’Ordine degli Avvocati compilando la modulistica che verrà fornita, o in alternativa, il legale scelto potrà presentare la domanda per suo conto; nel caso di procedimento penale, la domanda andrà proposta direttamente al giudice.